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Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e della somministrazione e vendita e di  bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine è stato disposto, con un’ordinanza, dal sindaco Enzo Bianco,  in occasione degli incontri di calcio ed eventi della stagione 2016/2017 (art. 5 comma 2 L. 287/91) che si svolgeranno nello stadio  Angelo Massimino.
La disposizione, riguarda il perimetro attorno alla stadio e cioè le vie: G. Fava, Cantone, Piazza Bonadies, Cifali, Ferrante Aporti, Lavaggi, C. Lombroso, R. Franchetti, C. Beccaria, Piazza S. Giov. Bosco, F. Filzi, Cibele, Susanna, Stazzone, M. Rapisardi nel tratto compreso tra le intersezioni di Via Stazzone e  P.zza S.M. Di Gesù.
La decisione è stata presa nel corso dell’ultima seduta del   Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha ritenuto prioritario mantenere l’ordine pubblico all’esterno e nelle zone limitrofe dello stadio  Angelo Massimino in coincidenza dello svolgimento delle partite di calcio del Campionato Nazionale Lega PRO.

L’Amministrazione ha ritenuto, come nella passata stagione, la necessità di tale prescrizione rivolta agli Esercizi Pubblici che svolgono attività di  somministrazione di   alimenti e bevande, agli operatori alimentari  paninari, alle salumerie, ai supermercati, ai chioschi e similari, le cui attività sono ubicate nelle strade limitrofe allo Stadio Angelo Massimino, nonché alle attività di somministrazione ubicate all’interno dello stesso stadio, fissando il divieto assoluto di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche e di vendere  bevande per asporto contenute in bottiglie di vetro, in plastica ed in lattine, in occasione dello svolgimento degli incontri di calcio per la stagione in corso;
L’ordinanza, volta a prevenire eventuali disordini e prevenire ed eliminare i gravi pericoli che potrebbero scaturire dalle bevande alcoliche e dai contenitori in vetro, plastica e lattine, dispone il divieto, a partire  dalle due ore precedenti l’inizio della manifestazione e fino all’ora successiva la fine dell’evento agonistico, come nelle passate edizioni.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno far degustare vini tipici locali o birra ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli pur permanendo divieto assoluto di cui sopra.
La mancata osservanza dell’ Ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 650 Codice Penale e dell’art. 7 bis D.Lgs. 18.8.200 n. 267.   In caso di recidiva sarà disposta la sospensione dell’attività di giorni 3 (tre). Polizia Urbana e Forze dell’Ordine vigileranno sul rispetto della disposizione.

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