Cronaca

Docenti depennati dalla GAE (graduatorie ad esaurimento) hanno diritto ad essere reinseriti: Il Tribunale di Catania, sez. Lavoro, con sent. n. 978/19, ha accolto il ricorso promosso da una docente, difesa dagli avv.ti Luigi Randazzo e Francesco Verdemare dello Studio Gierrelex, che si era vista ingiustamente depennata dalle Gae per non aver provveduto all’aggiornamento della domanda. Il Giudice del lavoro, ribadendo un principio ormai pacifico in giurisprudenza, ha disposto il reinserimento della docente nella relativa graduatoria provinciale con effetto dal momento del depennamento e recupero del punteggio pregresso.

Aderendo ad un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa e ordinaria, il Giudice del lavoro ha ribadito che pur essendo la presenza nelle graduatorie condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, (volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime), nella norma primaria l’omessa domanda è sanzionata con l’esclusione dalle graduatorie che però non è assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Alla luce del suddetto quadro normativo deve ritenersi, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria non sia tenuto obbligatoriamente a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l’esclusione dalla graduatoria.

E’ stato quindi affermato che la facoltà di chiedere il reinserimento in graduatoria debba essere consentito, non essendo, statuita da alcuna norma primaria la “cancellazione definitiva” per l’ipotesi in cui, pur per diversi anni, l’interessato rimanesse inerte dopo l’esclusione dalla graduatoria per mancato aggiornamento. Pertanto, ne deriva che i vari Decreti Ministeriali che si sono succeduti nel tempo, a decorrere dal DM n. 42 del 8.4.2009, sono andati oltre l’attuazione della norma primaria, prevedendo che la permanenza nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avvenga su domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine indicato e stabilendo espressamente che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”, senza consentire alcuna possibilità di reinserimento successiva. Tali statuizioni sono, dunque, evidentemente, in contrasto con la norma primaria, dovendo, pertanto, essere disapplicate, a tutela del diritto di parte ricorrente derivante dall’articolo 1 della legge n. 143/04.

La mancata possibilità di reinserimento è stata ritenuta dunque illegittima perché in netto contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 1 bis della legge 5 giugno 2004, n. 143 che prevede che “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti (…) avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

2 commenti

  1. abbiamo capito questo episodio! ma ora chi non ha aggiornato perché non può farlo? io ad esempio aspettavo da tempo questo cavolo di aggiornamento, mi sembrava avvenisse verso luglio e quindi non ho saputo nulla rimanendo spiazzata, solo con l amarezza e la disperazione anche xchè dopo essere inserita con riserva speravo almeno di concludere qualcosa in questi pochi anni avvenire perchè ne ho 59 e non posso aspettare il prossimo reinserimento, no veramente!! e da esaurimento.

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