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Come è noto, dallo scorso 01 Luglio, la legge 58/2019 art. 13 bis ha reintrodotto l’obbligo della licenza per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini. Tali Categorie di esercenti erano state escluse dall’obbligo di denuncia dal 29 Agosto 2017. Quindi, le suddette imprese nate dopo tale data sono soggette all’obbligo. Per chi, invece, fosse ancora in possesso dell’autorizzazione (non avendola mai restituita) e nessuno degli elementi dichiarati nella denunzia iniziale sia stato, nel frattempo, variato, si presume (poiché siamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate) che può ritenersi valida l’autorizzazione rilasciata a suo tempo.

Se, invece, anche uno solo degli elementi dichiarati a suo tempo avesse subito variazioni, è necessario presentare un’opportuna integrazione. La Confcommercio Catania ha approntato un apposito servizio di consulenza (Sig.ra Maenza 095/7310717 – Sig.ra Asturi 095/7310716) al quale si possono rivolgere i Pubblici Esercizi sia per la verifica della licenza in possesso, sia per il disbrigo della pratica di richiesta e rilascio della licenza agli Enti preposti.

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