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Non si chiameranno più GdP (Giudici di Pace) ma GOP (Giudici Onorari di Pace): parte dal nome l’epocale riforma della magistratura onoraria, oggetto della legge delega [1] che entrerà in vigore sabato 14 maggio e che dà mandato al Governo di cambiare il volto a quelli che, un tempo, dovevano essere i giudizi di “valore ridotto”. Non sarà più così: ai nuovi GdO, infatti, saranno affidate, in materia civile, tutte le controversie in materia di condominio senza limiti di valore, i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore, le espropriazioni di cose in possesso di terzi (con l’obbligo però di seguire le direttive di un giudice togato) e i procedimenti meno complessi in materia di successioni e comunione. Non solo. Per tutte le altre cause, il limite di valore passa da 5mila a 30mila euro e per i sinistri stradali da 20 a 50mila euro. Le sentenze secondo equità potranno essere emesse in tutte le cause di valore fino a 2.500 euro.

In materia penale, aumentano le figure di reato di competenza del giudice onorario: minaccia (salvo il caso di aggravanti); furto perseguibile a querela; abbandono di animali e contravvenzioni riguardanti animali o specie vegetali protette; commercio e vendita di fitofarmaci; rifiuto di fornire le generalità alle forze dell’ordine.

 L’incarico

Quanto alla durata degli incarichi è fissata in 4 anni, rinnovabili una sola volta. Per diventare GOP sarà sufficiente la laurea in legge e non più anche il titolo di avvocato. Nei primi due anni i gop sono impiegati nell’ufficio del processo e nel corso dell’incarico hanno l’obbligo della formazione professionale. Dopo due anni i giudici onorari possono diventare componenti dei collegi giudicanti civili e penali, ma solo in casi eccezionali e contingenti, ad esempio di fronte a scoperture dell’organico.

È escluso dall’incarico chi è in pensione. L’età è compresa fra ventisette e sessant’anni. Chi avrà ricoperto l’incarico per otto anni otterrà titolo preferenziale nei concorsi pubblici.

Un unico ufficio

La magistratura onoraria, inoltre, sarà unificata: cade la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale e ci sarà un’unica figura, il giudice onorario di pace (gop), inserito in un solo ufficio giudiziario; i magistrati requirenti onorari confluiscono invece nelle procure della Repubblica in un’articolazione apposita: l’ufficio dei vice procuratori onorari.

L’ufficio del gop perde l’attuale autonomia funzionale e organizzativa: sarà infatti il presidente del tribunale a coordinarlo, provvedendo alla gestione del personale di magistratura e a quello amministrativo; verranno predisposte tabelle di organizzazione e le cause saranno assegnate ai gop sulla base dei criteri stabiliti.

In casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell’incarico, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; in ogni caso il giudice onorario di pace non potrà essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle funzioni relative a procedimenti cautelari e possessori in materia civile, le controversie di lavoro e previdenza e in campo penale le funzioni di gip e gup e per qualsiasi procedimento che non consenta la citazione diretta.

[1] Legge n. 57/2016

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/

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