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L’IVA corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni effettuati entro il 31 dicembre 2016 si detrae al 50% dall’Irpef dovuta: è quanto ricorda la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (Ag. Entrate, circolare n. 20/E del 18.05.16), il documento chiarisce la nuova misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.

La nuova detrazione dall’Irpef del 50% dell’importo dell’Iva pagata nel 2016, per l’acquisto, effettuato sempre nel 2016, di abitazioni di classe energetica A o B, può essere usufruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, a differenza di quanto previsto “letteralmente” dalla norma, che impone che le unità siano «cedute dalle imprese costruttrici delle stesse».

L’agevolazione spetta solo per «l’acquisto di immobili nuovi» (cioè quelli «per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio»), venduti «direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi», restando «escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio». Può utilizzare l’agevolazione, quindi, non solo chi acquista dall’impresa che ha realizzato l’immobile, ma anche chi compera l’abitazione da un’impresa di «ripristino» o «ristrutturatrice», la quale ha eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

L’agevolazione fiscale mira a favorire la ripresa del mercato immobiliare e si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese che applicano l’Iva all’atto del trasferimento, quindi imprese costruttrici. Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica.

La detrazione è pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo effettivamente pagato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Tale detrazione va ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi.

Rientra nell’agevolazione anche la pertinenza (ad esempio, posto auto o cantina), a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale. Per gli acconti pagati nel 2015, per acquisti di case effettuati nel 2016, il bonus non spetta.

È stata prorogata la detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che si estende anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

 

Il testo della circolare

Fonte La Legge per Tutti

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