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Qualora in sede ispettiva INPS venga accertato che i dipendenti di una ditta, seppure formalmente assunti, non abbiano  mai prestato attività di natura dipendente per la stessa, deve ritenersi insussistente il debito nei confronti dell’Inps e dell’Inail  per omessa compilazione del modello DM10  e versamento dei rispettivi contributi. La realtà sostanziale, in sintesi, prevale su quella formale.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, con la sentenza n. 3579/2019 pubbl. il 12/07/2019.

La vicenda riguarda il caso di un imprenditore che, in seguito ad un fortuito accesso al proprio estratto di ruolo, apprendeva, con stupore ed amarezza, l’esistenza di diverse iscrizioni in proprio capo, per oltre 30.000,00 euro, relativamente alla titolarità di una ditta individuale, sempre rimasta inattiva e cessata dopo qualche mese dalla sua apertura proprio per il mancato avvio delle attività.

Avverso l’estratto di ruolo, assistito dall’avv. Luigi Randazzo dello Studio Gierrelex, l’imprenditore decideva di formulare ricorso amministrativo, prima, e giudiziale, poi.

In particolare, a sostegno del proprio ricorso, veniva lamentata, in primis, l’ estraneità del titolare alle operazioni addebitate, come risultante da separato atto di querela contro ignoti depositata.

In secondo luogo, l’avv. Randazzo eccepiva la mancata notifica degli atti impugnati, ricordando che il concessionario per la riscossione dei tributi, ai sensi del D.P.R. 29/09/1973 n.602, prima di intraprendere qualsiasi attività di recupero del credito iscritto a ruolo, deve provvedere alla notifica della cartella di pagamento.

Ha affermato l’avv. Randazzo: <<Trattasi di un principio molto importante, in quanto viene affermato che, sebbene in presenza dei presupposti formali e di diritto per l’accertamento dell’obbligo di versamento, occorre sempre avere riguardo all’effettiva situazione concreta prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni e alla successiva iscrizione a ruolo>>.

Il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, in accoglimento delle eccezioni opposte dall’avvocato Luigi Randazzo, ha accolto il ricorso disponendo l’integrale annullamento delle iscrizioni formate a carico dello sfortunato imprenditore.

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