Il Questore di Catania ha sospeso, per sette giorni, le autorizzazioni per la gestione di due esercizi pubblici del centro storico, denominati, rispettivamente “Carpe Diem”, in via Antonino di Sangiuliano, n. 154 e “Di Bonu e Bonu”, in via Antonino di Sangiuliano, n. 187, a seguito di quanto accaduto, lo scorso 27 marzo, alle ore 02.05 circa.
Gli agenti della Squadra Volanti, giunti sul posto, su disposizione della Sala Operativa, trovavano entrambi i locali ancora aperti, ben oltre l’orario di chiusura, e, pertanto, procedevano prima al controllo dell’esercizio denominato “Di Bonu e Bonu”, dove c’erano circa 50 persone, intente a consumare bevande alcoliche, all’esterno del locale e una decina di persone all’interno dello stesso.
Durante le operazioni di controllo, gli agenti notavano che i clienti dell’esercizio ubicato di fronte, denominato “Carpe Diem”, dove si trovavano circa 40 persone all’interno e circa 50 persone all’esterno, avevano un atteggiamento ostile e cominciavano a lanciare diversi petardi verso le autovetture della Polizia Locale, sopraggiunta nel frattempo, per le contestazioni di competenza, mentre dall’interno del locale si udiva provenire musica ad alto volume, in particolare, si trattava di canzoni di un noto cantante neomelodico locale.
La situazione di confusione generale creatasi rendeva difficili le operazioni di controllo e l’identificazione degli autori del lancio di petardi, malgrado fossero giunti sul posto altri equipaggi, il cui intervento era stato richiesto nel frattempo, per fronteggiare la situazione di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Si tratta del secondo provvedimento di sospensione dell’attività, emesso dal Questore di Catania, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., per entrambi i locali, che, soprattutto nei fine settimana, vengono segnalati per musica ad alto volume, assembramenti di persone, schiamazzi all’esterno, nelle ore notturne, e anche per qualche episodio di rissa, creando allarme sociale.
Il provvedimento di sospensione ex art.100 TULPS risponde alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini attraverso la dissuasione dei soggetti pericolosi o pregiudicati dalla sua frequentazione, e ciò indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente, avendo natura eminentemente cautelare e non sanzionatoria, al fine di far cessare una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio potrebbe contribuire ad alimentare o anche solo favorire.