Cronaca

Come noto, la legge n. 448/1998 stabilisce che i dipendenti pubblici statali hanno diritto a beneficiare ogni anno dell’adeguamento retributivo rispetto all’aumento del costo della vita, calcolato in base agli indici ISTAT.

Con legge n. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, per far fronte alla congiuntura di crisi economica, il nostro Governo ha disposto il blocco degli stipendi dal 2010.

Successivamente, con sentenza n. 178 del 24.06.2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l. 122/2010, sancendo l’illiceità del danno, ma specificando la non retroattività della sentenza. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, se è pur vero che il blocco del contratto ha provocato un danno economico ai dipendenti pubblici, questo è stato comunque determinato da un’attività lecita della Pubblica Amministrazione.

In tal senso, la sentenza recita testualmente: “indipendentemente dalle ragioni poste a base della decretazione d’urgenza, si riscontra un prolungamento dei limiti posti all’autonomia collettiva. Tali limiti configgerebbero con il dettato degli artt. 35, primo comma, 36 primo comma e 39, primo comma, Cost.” 

I successivi rinnovi dei contratti per il triennio 2016-2018, non hanno riparato il danno subito dai dipendenti pubblici, non contemplando alcun ristoro per gli anni in cui il contratto è stato bloccato.

I dipendenti pubblici, il cui stipendio è rimasto bloccato per otto anni consecutivi, non possono ritenersi, infatti, soddisfatti dal solo rinnovo del contratto e dagli aumenti stipendiali che ne conseguono.

Se è pur vero però che trattandosi di illegittimità costituzionale sopravvenuta, non può vantarsi alcun diritto al risarcimento per il periodo precedente alla sentenza, deve, ad avviso degli avvocati Randazzo e Garozzo, essere riconosciuto il diritto ad un indennizzo, configurabile tutte le volte in cui ci si trovi innanzi a danni cagionati da comportamenti leciti, nel caso di specie, a compensazione del sacrificio imposto ai ricorrenti per effetto del mancato adeguamento del trattamento economico-stipendiale, anche a titolo di arricchimento senza causa dell’amministrazione.

Di conseguenza l’indennizzo va concesso per le mensilità che vanno dal gennaio 2010 al giugno 2015, ovvero fino a quando la Corte definì illegittimo il blocco contrattuale.

Per i mesi successivi, invece, si deve parlare di risarcimento, per una somma complessiva che si stima in € 12.000,00 per ciascun dipendente. La stima di tale importo è ottenuta utilizzando criteri equitativi, gli indici Istat FOI che hanno evidenziato un aumento del costo della vita del 9,5% e dai confronti con i contratti collettivi privati del medesimo periodo che non sono stati bloccati e si sono adeguati).

L’indennizzo ed il risarcimento devono coprire tutto il decremento del potere di acquisto degli stipendi pubblici in questi ultimi sette anni ed anche gli interessi legali.

Avv. Luigi Randazzo

L’avv. Randazzo afferma che: “La platea degli aventi diritto riguarda tutti i dipendenti di ministeri, province, comuni, regioni e di tutti gli enti pubblici, compresi insegnanti, anche precari, e docenti universitari e compreso i dipendenti  in pensione, ovvero tutto il personale pubblico rientrante nel regime della contrattazione collettiva, che non hanno avuto il diritto al rinnovo del loro contratto (parliamo di circa 86mila impiegati statali e oltre 1 milione e 200 mila i dipendenti della scuola e delle Università che hanno visto “congelata” la propria busta paga)”.

Lo Studio Legale Gierrelex, per il tramite dell’avv. Luigi Randazzo e dell’avv. Antonio Garozzo, avvierà nei prossimi giorni una serie di iniziative giurisdizionali collettive per l’adeguamento delle retribuzioni e per il recupero degli arretrati, quali somme spettanti a titolo di indennizzo e risarcimento

E’ possibile scrivere a info@gierrelex.it per qualsiasi chiarimento.

2 commenti

  1. Buongiorno, vorrei cortesemente aggiornamenti su questa situazione visto che sono stato congedato nel2016 e non mi sono state riconosciuti classi e scatti maturati ma non calcolati.ho perso il ricorso perché la corte costituzionale incredibilmente stabilisce che per i pensionati è giusto il blocco perpetuo e non temporaneo…cosa si fa?

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