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Una Compagnia aerea spagnola che opera con voli in partenza dallo scalo di Catania è stata condannata non solo alla refusione della compensazione pecuniaria, ma anche al rimborso del biglietto aereo in caso di ritardo oltre le 5 ore.

La fastidiosa vicenda è occorsa ad una passeggera che aveva acquistato con la compagnia aerea un volo da Genova a Catania con partenza prevista per le ore 19,50.

Giunta in aeroporto in anticipo, attendeva insieme agli altri passeggeri, l’orario previsto per l’imbarco. Solo qualche minuto prima della partenza, i passeggeri venivano informati del posticipo della partenza. In totale assenza di informazioni e assistenza, i passeggeri attendevano “spiaggiati” all’interno dell’aeroporto ligure, per poi finalmente partire nelle prime ore del giorno successivo, con oltre 6 ore di ritardo.

Il Giudice di Pace di Catania con sentenza del 07/11/2017 ha condannato la nota Compagnia aerea spagnola a risarcire la passeggera, assistita dall’Avv. Luigi Randazzo dello Studio Gierrelex, non solo alla refusione della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004, in applicazione dell’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il ritardo oltre le tre ore vada assimilato alla cancellazione del volo, ma anche, aspetto significativo della vicenda, alla restituzione del prezzo del biglietto, nonostante la stessa ne avesse comunque usufruito.

Quest’ultima domanda trova accoglimento sulla scorta di una corretta, quanto però sporadica, applicazione dell’art. 8, par. 1, lett. a) del Regolamento comunitario, che prevede espressamente il rimborso del biglietto nei casi in cui il ritardo superi le 5 ore.

Il Giudice di Pace di Catania ha, inoltre, condannato la Compagnia al pagamento degli interessi calcolati al 3% annuo al fine ristorare, in termini di lucro cessante, il danno da ritardo, calcolandoli sul valore delle somme via via rivalutate secondo indici ISTAT, oltre agli interessi legali e alle spese legali.

Secondo l’Avv. Luigi Randazzo “la severa, ma equa, applicazione dell’art. 8, par.1, lett. a) del Reg. 261/2004 da parte del Giudice di Pace di Catania assolve il fondamentale obiettivo che l’azione giudiziaria si era preposta, ovvero la riparazione integrale del danno sofferto dal passeggero, non potendosi non includere il rimborso di un corrispettivo versato per una prestazione di fatto eseguita in maniera difforme a quanto previsto, in linea con il dettato previsto dalla disciplina codicistica”.

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