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Definito dalla Giunta il Regolamento per le procedure sanzionatorie amministrative di competenza della direzione “Sviluppo Attività Produttive”. Il nuovo strumento, che sarà sottoposto al vaglio del Consiglio comunale, uniforma le procedure per l’accertamento, la contestazione e la notifica delle violazioni a specifiche norme statali, regionali e anche a regolamenti comunali, in modo da garantire la massima trasparenza e imparzialità.
Il piano, dal taglio prettamente operativo, disciplina in particolare alcune delle disposizioni contenute nella legge 689 del 1981 che ha depenalizzato reati di minore gravità, sostituendo la sanzione penale con quella amministrativa, con il pagamento di una somma.
I nuovi criteri sono stati approntati dall’Amministrazione ricorrendo anche ad un’attività di benchmarking, ovvero al confronto sistematico con altri enti locali.
Particolare attenzione è stata posta sui contenuti del processo verbale, per il quale sono stati definiti gli elementi essenziali, così come sull’esame degli atti e delle procedure conseguenti al rilievo. Per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata per legge con un minimo e un massimo variabili in base all’infrazione, e delle sanzioni accessorie, saranno da valutare elementi come la gravità della violazione, l’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione da parte del trasgressore, le sue condizioni economiche.
Altri aspetti oggetto di interventi: il cumulo giuridico, la determinazione dell’importo della sanzione maggiorata in percentuale del ritardato pagamento, la richiesta di riduzione della sanzione applicata al minimo di legge, la richiesta di rateizzazione, il sequestro e la confisca.
Riguardo alle differenti fattispecie di sequestro cautelare, in relazione alla diversa natura dei beni, sarà valutata anche la possibilità di una eventuale distruzione o devoluzione in beneficenza soprattutto in caso di beni deperibili, oltre ai casi in cui potrà seguire la confisca.
Il regolamento ha definito anche l’importo di cinquecento euro come valore economico massimo di riferimento entro il quale il Comune potrà destinare in beneficenza ad associazioni o enti no profit i beni acquisiti al patrimonio oggetto di confisca, da annotare in appositi registri.

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