Cronaca

La vicenda riguarda il caso di una coppia di cittadini catanesi, i quali si sono visti notificare da parte del Comune un avviso di accertamento per una pretesa omessa denuncia in relazione ad occupazione abusiva di area soggetta a TOSAP (Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) e, conseguente, ingiunzione al pagamento dell’imposta, oltre le sanzioni previste.

Avv. Luigi Randazzo

I destinatari della contestazione si sono visti costretti a proporre, assistiti dall’avv. Luigi Randazzo dello Studio Gierrelex, formale ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, al fine di ottenere la dichiarazione di totale irritualità, nullità ed inefficacia dell’avviso di accertamento, con condanna dell’Ente al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e alle spese legali.

La Quinta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Catania con sentenza dello scorso Luglio ha accolto il ricorso, aderendo alle tesi svolte dall’avv. Randazzo, dichiarandone la fondatezza e annullando l’avviso di accertamento.

In particolare, a sostegno dell’infondatezza nel merito degli addebiti mossi, l’avv. Randazzo, previa eccezione di decadenza dal potere impositivo, rilevava come ai fini della TOSAP debbano essere considerati passi carrabili solo quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Nel caso di specie, è stato dimostrato, a mezzo produzioni fotografiche, che nulla  di tutto ciò fosse stato realizzato e, pertanto, in assenza di interventi demolitivi ai danni del manto stradale, non si poteva parlare di occupazione abusiva.

Secondo i Giudici tributari, a fronte della mancata specifica contestazione da parte del Comune, tale argomentazione è stata sufficiente per la dichiarazione di inesistenza del presupposto impositivo e l’accoglimento del ricorso.

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