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L’arcivescovo metropolita mons. Salvatore Gristina, al quale spetta un generale potere di vigilanza che serve prevalentemente a garantire nelle Associazioni l’integrità della fede e dei costumi e che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, ha approvato con proprio decreto il nuovo statuto unico delle Associazioni Agatine catanesi (Circolo Cittadino S. Agata, Associazione S. Agata al Carcere, Circolo Femminile S. Agata, Associazione S. Agata in Cattedrale, Associazione Femminile S. Agata in Cattedrale, Associazione S. Agata al Borgo) che è entrato in vigore lo scorso 20 novembre 2018 facendo decadere <ipso facto> il precedete statuto risalente al 10 dicembre 1991.

   I suddetti sodalizi dovranno emanare, altresì, a norma del Diritto e del nuovo Statuto, un apposito regolamento che avrà come scopo quello di disciplinare quanto non contemplato dallo Statuto stesso e sarà sottoposto a successiva approvazione canonica.

   Lo Statuto si compone di 22 articoli che disciplinano quanto concerne: costituzione, sede, scopo, attività (con particolare riferimento alla partecipazione a messa domenicale e festiva, incontri di formazione ecclesiale e socio-culturale, ritiri ed esercizi spirituali, celebrazioni delle ricorrenze in onore di Sant’Agata, solenni processioni religiose in Catania), stendardo, distintivo sociale, tessera sociale.

   Al punto 8, riguardante i requisiti degli associati, è stabilito che “Gli associati sono cattolici che promuovono la devozione a S.Agata e che si impegnano ad osservare le regole previste nel presente statuto e nel regolamento, oltre che alle norme del Diritto Canonico e della legge italiana nonché alla sana tradizione della festa di S. Agata”.

   “L’associazione è aperta – prosegue l’importante articolo- a tutti i cattolici battezzati che abbiano i requisiti previsti dal can. 316 §1del C.D.C.. Sono in ogni caso ritenuti privi di tali requisiti tutti coloro che abbiano riportato condanne da parte dell’Autorità Giudiziaria penale, salvo i casi di riabilitazione dichiarata dalla competente Autorità Giudiziaria, per delitti non colposi di allarme sociale e/o morale quali sono considerati, con elenco non tassativo: i reati contro la libertà sessuale, i reati di mafia, i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, i reati di estorsione ed usura, i reati contro la p.a., i reati contro i soggetti vulnerabili. Al fine di dimostrare la sussistenza e la persistenza dei predetti requisiti, gli aspiranti associati dovranno sottoscrivere una apposita autocertificazione secondo le norme di diritto italiano; in mancanza non saranno ammessi. Coloro che sono già associati, dovranno entro 3 mesi dall’approvazione delle modifiche di cui al presente statuto, sottoscrivere la predetta autocertificazione, in mancanza, previa ammonizione, saranno estromessi automaticamente ai sensi del ca.316 § 2 del C.D.C.. La condanna con sentenza non ancora passata in giudicato, costituisce causa di sospensione mentre il passaggio in giudicato costituisce causa di espromissione”.

   Per quanto riguarda l’art.9 -tipologia degli associati- è prevista anche la possibilità di perdita della qualità di associato con l’estromissione automatica ai sensi dell’art. 8 dello statuto o di espromissione decisa dal consiglio direttivo per gravi atti contro la fede, la morale, la disciplina ecclesiale e la giustizia civile).

   Seguono, dal n.10 al n.20, organi sociali, assemblea degli associati, consiglio direttivo, presidente, vicepresidente, segretario, cassiere, elezioni, assistente ecclesiastico (al quale è affidata la formazione e la vita cristiana degli associati e la collaborazione col presidente e il consiglio direttivo per programmare le attività associative in linea con le direttive pastorali diocesane), entrate dell’associazione, bilancio.

   L’articolato, al penultimo punto, fissa le disposizioni generali in base alle quali i regolamenti interni debbono concordare con lo statuto ed essere approvati dall’autorità ecclesiastica; per quanto non espresso, si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico, al Codice Civile, alle norme della Conferenza Episcopale Italiana alle disposizioni del vescovo diocesano.

   L’ultimo articolo dispone che l’autorità ecclesiastica approva lo statuto e le sue modifiche e che secondo il disposto dei canoni 120, 123 e 320 C.D.C.

   L’associazione agatina potrà essere soppressa dall’Ordinario diocesano, sentito il presidente e i componenti del consiglio direttivo. “Conseguentemente l’Ordinario diocesano dispone la devoluzione dei suoi beni ad altra associazione avente il medesimo oggetto. Qualora lo richiedano gravi ragioni, l’Ordinario Diocesano può anche nominare un commissario che regga ad tempus la stessa associazione”. 

Antonino Blandini

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