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 Una straordinaria “Lectio magistralis” offerta da un qualificato operatore del Diritto ha permesso a un vasto pubblico di conoscere con cognizione di causa nuove e favorevoli possibilità legali sull’assistenza a favore del benessere, dell’autonomia e della piena inclusione delle persone con disabilità grave senza sostegno familiare.

Per raggiungere tale utilissima finalità, l’Associazione delle Ex Allieve del Collegio delle Suore Domenicane della Congregazione religiosa “Sacro Cuore di Gesù” da sempre impegnata nel campo educativo e scolastico della gioventù, guidata con grande solerzia dalla prof.ssa Santuzza Quattrocchi, ha organizzato, nella sede sociale di via Milano n.47 in Catania, un importante ed autorevole incontro per analizzare ed approfondire un tema attuale dal punto di vista giuridico, economico e sociale: “Il Dopo di Noi: la cura dei nostri cari. Tutela della persona e programmazione patrimoniale. I recenti interventi legislativi”, magistralmente trattato da un attento operatore del diritto di origine catanese e residente a Torino, il notaio dott. Alessio Paradiso.

 “<Il dopo di noi>, egli ha premesso, non è riferito necessariamente al periodo in cui non ci saremo più ma riguarda la programmazione del futuro prossimo per la cura delle persona (noi e i nostri cari) e del nostro patrimonio, l’utilità del programmare con riferimento alle persone disabili, di una certa età e non proprio autosufficienti nonché ai discendenti che seppur non disabili, non sono ancora pronti per gestire patrimoni, minori di età, o appena maggiorenni, o studenti, ai conviventi di fatto e ai grossi patrimoni da dividere”.

Si tratta, a parere del dott. Paradiso, di una doverosa e giusta preoccupazione del nostro futuro per evitare che “i nostri cari e il nostro patrimonio siano curati-gestiti in maniera diversa da come avremmo voluto”. Da qui la necessità di non rimandare sine die ogni decisione in merito e di rivolgersi a professionisti qualificati (notaio, avvocato, geometra, architetto, commercialista, ecc.), con l’accortezza, alla luce della casistica evidenziata dalla lunga esperienza professionale del relatore in una città come Torino, di non affidarsi a un professionista che non ascolta, di non cercare la soluzione via internet, nel web e in ogni caso di non ricorrere a pseudo soluzioni, “casalinghe” e troppo sbrigative. Un esempio paradigmatico può chiarire i casi negativi: in caso di testamento olografo il testatore istituisce erede universale di tutto il proprio patrimonio la moglie Tizia, senza pensare alle probabili e possibili criticità: nullità del matrimonio, divorzio, separazione, premorienza, commorienza.

Nel presentare i più o meno noti strumenti tradizionali per la cura della persona -come l’interdizione ex art.414 C.C., l’inabilitazione ex art.415 C.C. e l’amministrazione di sostegno art.404 C.C.- e per la devoluzione del patrimonio (testamento, donazione, patto di famiglia, intestazione fiduciaria), il notaio ha elencato i conseguenti inconvenienti (autorizzazione per ogni attività, controllo da parte di soggetto esterno, attesa per i tempi lunghi per ogni autorizzazione, affidamento a soggetti che non esercitano professionalmente l’attività [Comuni] di gestione, costi non controllati e di trasferimento, morte dell’intestatario) e ha puntato l’attenzione sulle nuove frontiere del diritto: Legge n. 112 del 24 giugno 2016 sull’assistenza a favore delle persone con disabilità grave senza sostegno familiare e trust, senza dimenticare il vincolo di destinazione e in negozio di affidamento fiduciario.

La recentissima normativa, avente come obiettivo principale il benessere, la piena inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità, ha riferito il dott. Paradiso col ricorso a diverse semplificazioni, prevede “una disciplina destinata ad evitare che la persona a noi cara venga rinchiusa in strutture pubbliche o <gestita> da enti pubblici e comunali che non conoscono la situazione e la storia della persona a noi cara” e l<‘atto di trust> per identificare “in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti nella cura del <dopo di noi> e i loro rispettivi ruoli” nonché la descrizione dei “bisogni specifici delle persone con disabilità grave (in favore delle quali il trust è istituito)” e l’indicazione delle attività assistenziali “necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni, per ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle persone con disabilità grave”.

Nel corso della conversazione dell’acuto relatore che ha coinvolto l’attenzione di tutti i presenti con l’interessante e vivace dibattito conclusivo, sono stati chiariti, con il focalizzare la nozione di trust (ossia i rapporti giuridici istituiti da un persona qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico), diversi punti nodali affrontati dalla nuova disciplina che, guardando al futuro ha superato la visione tradizionale, mira alla programmazione patrimoniale in quanto i problemi aumentano proporzionalmente all’aumentare della consistenza e del valore del patrimonio da destinare alla cura dei nostri cari, all’esclusione dell’ingerenza di estranei, alla riduzione di costi, tempi e interventi burocratici.

 Il relatore, in particolare, ha evidenziato le caratteristiche del trust: i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee, il quale è investito del potere e onerato dall’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il trustee che è proprietario dei beni deve gestirli nell’interesse altrui, la c.d. “proprietà dovuta”. Il trustee non è in alcun modo un mandatario del disponente, ma è il proprietario dei beni in trust, seppur destinati in favore dei beneficiari. I beni in trust non possono essere aggrediti da eventuali creditori: 1) del disponente, perché non si trovano più nel patrimonio di questi; 2) del trustee, perché mai sono entrati -né entreranno- nel suo patrimonio personale; 39 da quelli dei beneficiari, nel cui patrimonio non sono ancora entrati.

Tenuto conto dell’inquadramento normativo alla luce della legge 112/2016, hanno la loro rilevanza le agevolazioni fiscali per gli atti di trust che perseguono come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti e le precise condizioni previste per la forma dell’atto pubblico istitutivo del trust.

 Il dott. Paradiso ha concluso l’incontro d’informazione, d’aggiornamento, di semplificazione e di dialogo conoscitivo con il soffermarsi con attenzione anche sul c.d. <vincolo di destinazione> non scevro, però, da notevoli criticità riguardanti la sua concreta utilizzabilità e le non poche ed importanti differenze dal trust, in buona sostanza meritevole di sicura applicazione.

  La nuova ed apprezzata iniziativa del noto sodalizio laicale cattolico delle Ex Allieve domenicane di Catania ben s’inquadra nel contesto dei recenti pubblici incontri che si sono tenuti nel capoluogo etneo a cura del Consiglio dei Notai di Catania e Caltagirone su precisi ed attuali temi riguardanti la funzione notarile in materia di diritto, legalità ed economia, che vanno costantemente affrontati e promossi attraverso un impegno continuo che i professionisti di categoria sono chiamati, in un contesto di continui e radicali mutamenti normativi, a svolgere in prima linea nei confronti della società civile.

 Antonino Blandini

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